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Editoriale – Riforma del CAD: dubbi e perplessità
di Michele Iaselli (N. I_MMXVI)
Di recente è stato licenziato dal Governo uno schema di decreto legislativo che reca modifiche ed integrazioni al CAD in esecuzione della delega parlamentare. Dall’esame di questa prima versione del provvedimento possiamo già individuare luci ed ombre come sempre accade quando il legislatore si cimenta nel campo delle nuove tecnologie. Non sempre, purtroppo, è facile conciliare le complesse caratteristiche di un dispositivo o servizio tecnologico con le esigenze specifiche della normazione e talvolta le stesse norme diventano di difficile comprensione.
di Michele Iaselli (N. I_MMXVI)
Di recente è stato licenziato dal Governo uno schema di decreto legislativo che reca modifiche ed integrazioni al CAD in esecuzione della delega parlamentare. Dall’esame di questa prima versione del provvedimento possiamo già individuare luci ed ombre come sempre accade quando il legislatore si cimenta nel campo delle nuove tecnologie. Non sempre, purtroppo, è facile conciliare le complesse caratteristiche di un dispositivo o servizio tecnologico con le esigenze specifiche della normazione e talvolta le stesse norme diventano di difficile comprensione.
Editoriale – Il “nuovo” DPO nella versione 2016 del Regolamento Europeo
di Valentina Frediani (N. I_MMXVI)
È attesa prima dell’estate l’emanazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali. È interessante osservare “l’evoluzione legislativa” di questa figura, in quanto l’adozione della stessa impatta non poco sui soggetti giuridici europei destinatari del Regolamento. Dando una lettura d’insieme dei compiti attualmente attribuiti al DPO, sembra emergere più una figura di auditor rispetto al compito di proattività evidenziato nella versione originaria.
di Valentina Frediani (N. I_MMXVI)
È attesa prima dell’estate l’emanazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali. È interessante osservare “l’evoluzione legislativa” di questa figura, in quanto l’adozione della stessa impatta non poco sui soggetti giuridici europei destinatari del Regolamento. Dando una lettura d’insieme dei compiti attualmente attribuiti al DPO, sembra emergere più una figura di auditor rispetto al compito di proattività evidenziato nella versione originaria.
PRIVACY
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL CLOUD
di Bianca Del Genio (N. I_MMXVI)
Lo stato dell’arte della disciplina legale del cloud, dal Garante della Privacy italiano al Working party 29, con uno sguardo veloce al futuro che ci aspetta.
di Bianca Del Genio (N. I_MMXVI)
Lo stato dell’arte della disciplina legale del cloud, dal Garante della Privacy italiano al Working party 29, con uno sguardo veloce al futuro che ci aspetta.
NUOVA INTESA CON GLI USA SUL TRASFERIMENTO DEI DATI
di Valentina Frediani (N. I_MMXVI)
Il 2 febbraio scorso è stato finalmente raggiunto l’accordo politico tra la Commissione UE e il Governo degli USA sulla privacy ed il trasferimento dei dati verso quest’ultimo paese. Il 31 gennaio 2016 era infatti il termine ultimo che le autorità privacy UE ed il Gruppo di lavoro ex articolo 29 avevano dato alla Commissione europea per arrivare ad un “Safe Harbor 2.0” che tuteli davvero la privacy dei cittadini europei rispetto alle imprese che trasferiscono i dati verso l’USA e che, fino a quel momento, rispettavano solo principi del vecchio Safe Harbor.
di Valentina Frediani (N. I_MMXVI)
Il 2 febbraio scorso è stato finalmente raggiunto l’accordo politico tra la Commissione UE e il Governo degli USA sulla privacy ed il trasferimento dei dati verso quest’ultimo paese. Il 31 gennaio 2016 era infatti il termine ultimo che le autorità privacy UE ed il Gruppo di lavoro ex articolo 29 avevano dato alla Commissione europea per arrivare ad un “Safe Harbor 2.0” che tuteli davvero la privacy dei cittadini europei rispetto alle imprese che trasferiscono i dati verso l’USA e che, fino a quel momento, rispettavano solo principi del vecchio Safe Harbor.
IL DIRITTO ALL’OBLIO NEL TESTO DEL REGOLAMENTO SULLA DATA PROTECTION
di Gloria Ricci (N. I_MMXVI)
Dalla sentenza del 3 dicembre del 2015, mediante la quale i giudici capitolini hanno nuovamente ribadito i noti principi stabiliti nella materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso “Google Spain”, all’orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale, coadiuvato dall’intervento del l’Article 29 Data Protection Working Party, fino al nuovo Regolamento europeo sulla Data Protection ormai giunto al termine del procedimento di approvazione.
di Gloria Ricci (N. I_MMXVI)
Dalla sentenza del 3 dicembre del 2015, mediante la quale i giudici capitolini hanno nuovamente ribadito i noti principi stabiliti nella materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso “Google Spain”, all’orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale, coadiuvato dall’intervento del l’Article 29 Data Protection Working Party, fino al nuovo Regolamento europeo sulla Data Protection ormai giunto al termine del procedimento di approvazione.
GIURISPRUDENZA
LA SENTENZA REDATTA IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE NON È AFFETTA DA NULLITÀ
di Elena Bassoli (N. I_MMXVI)
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 22871 del 12 febbraio 2015 e depositata il 10 novembre 2015. La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l’applicabilità al processo civile del cd. “Codice dell’amministrazione digitale”.
di Elena Bassoli (N. I_MMXVI)
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 22871 del 12 febbraio 2015 e depositata il 10 novembre 2015. La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l’applicabilità al processo civile del cd. “Codice dell’amministrazione digitale”.
NORME E STANDARD
PAGO-PA: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLE SPECIFICHE ATTUATIVE DELLE LINEE GUIDA DI AGID
di Fabio Massimi e Alberto Carletti (N. I_MMXVI)
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato, con la Determinazione n.103 del 16 ottobre 2015, le specifiche attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici a favore di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi. Numerose sono le novità introdotte tra cui: il pagamento della Marca da Bollo Digitale, il Wizard Interattivo per la Scelta del Prestatore dei servizi di pagamento, il pagamento mediante il circuito MyBank, le modalità semplificate di connessione degli enti creditori al nodo dei pagamenti SPC.
di Fabio Massimi e Alberto Carletti (N. I_MMXVI)
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato, con la Determinazione n.103 del 16 ottobre 2015, le specifiche attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici a favore di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi. Numerose sono le novità introdotte tra cui: il pagamento della Marca da Bollo Digitale, il Wizard Interattivo per la Scelta del Prestatore dei servizi di pagamento, il pagamento mediante il circuito MyBank, le modalità semplificate di connessione degli enti creditori al nodo dei pagamenti SPC.
STATISTICHE E RAPPORTI
IL RAPPORTO DI BUSINESS INSIDER SULLA SFIDA DELLE BIG IT NEL CAMPO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
di Corrado Randaccio (N. I_MMXVI)
Un recente rapporto di Business Insider, uno tra i più popolari siti di informazione del business, evidenzia come l’intelligenza artificiale rappresenta il nuovo terreno di sfida fra le Big IT: Microsoft ha infuso l’intelligenza artificiale in Cortana e ha investito nel team Project Oxford, per allenare i Pc a riconoscere 8 stati emotivi; di recente Apple ha acquisito VocalIQ, Perceptio e Emotient; invece Google sta sfruttando l’acquisizione di DeepMind; anche Facebook ritiene l’intelligenza artificiale la nuova frontiera dell’IT.
di Corrado Randaccio (N. I_MMXVI)
Un recente rapporto di Business Insider, uno tra i più popolari siti di informazione del business, evidenzia come l’intelligenza artificiale rappresenta il nuovo terreno di sfida fra le Big IT: Microsoft ha infuso l’intelligenza artificiale in Cortana e ha investito nel team Project Oxford, per allenare i Pc a riconoscere 8 stati emotivi; di recente Apple ha acquisito VocalIQ, Perceptio e Emotient; invece Google sta sfruttando l’acquisizione di DeepMind; anche Facebook ritiene l’intelligenza artificiale la nuova frontiera dell’IT.
MONITORAGGIO E STUDIO DELLE PROBLEMATICHE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
di Claudio Cazzolla (N. I_MMXVI)
Consiglio Superiore della Magistratura – Delibera di Plenum in data 13 maggio 2015. Con la Delibera di Plenum del 13 maggio 2015, il CSM ha rilevato le criticità emerse durante il “Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo Civile Telematico”. Senza diminuire l’importanza dell’innovazione e dell’informatizzazione della giustizia, il CSM tuttavia ha evidenziato alcune criticità dell’infrastruttura organizzativa e tecnologica del PC e l’incertezza generata dalle normative di rango primario e secondario che si sono succedute nel tempo. Dal monitoraggio emerge anche l’assenza di previsioni circa la corretta conservazione a norma degli atti processuali e i rischi relativi alla mancata tutela del valore probatorio di atti, documenti e fascicoli facenti parte di questi archivi pubblici.
di Claudio Cazzolla (N. I_MMXVI)
Consiglio Superiore della Magistratura – Delibera di Plenum in data 13 maggio 2015. Con la Delibera di Plenum del 13 maggio 2015, il CSM ha rilevato le criticità emerse durante il “Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo Civile Telematico”. Senza diminuire l’importanza dell’innovazione e dell’informatizzazione della giustizia, il CSM tuttavia ha evidenziato alcune criticità dell’infrastruttura organizzativa e tecnologica del PC e l’incertezza generata dalle normative di rango primario e secondario che si sono succedute nel tempo. Dal monitoraggio emerge anche l’assenza di previsioni circa la corretta conservazione a norma degli atti processuali e i rischi relativi alla mancata tutela del valore probatorio di atti, documenti e fascicoli facenti parte di questi archivi pubblici.
GOOGLE TRANSPARENCY REPORT: ITALIA 5a NELLE RICHIESTE DI RIMOZIONE DELLE URL
di Fabrizio Corona (N. I_MMXVI)
Esistono alcuni casi in cui Google rimuove i contenuti dalla sua Ricerca, come ad esempio le immagini pedopornografiche oppure i contenuti di cui è stata richiesta la rimozione tramite richieste di tipo legale, come ad esempio le notifiche di violazione del copyright che soddisfano i requisiti del Digital Millennium Copyright Act (Legge statunitense sul copyright). Secondo il “Google Transparency Report”, l’Italia risulta essere in 5a posizione nel numero di richieste di rimozione delle Url.
di Fabrizio Corona (N. I_MMXVI)
Esistono alcuni casi in cui Google rimuove i contenuti dalla sua Ricerca, come ad esempio le immagini pedopornografiche oppure i contenuti di cui è stata richiesta la rimozione tramite richieste di tipo legale, come ad esempio le notifiche di violazione del copyright che soddisfano i requisiti del Digital Millennium Copyright Act (Legge statunitense sul copyright). Secondo il “Google Transparency Report”, l’Italia risulta essere in 5a posizione nel numero di richieste di rimozione delle Url.
ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE
PUBBLICATE LE LINEE GUIDA SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
di Nicola Savino (N. I_MMXVI)
Le linee guida sulla conservazione hanno lo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni relative a requisiti, processi, attività e responsabilità in materia di conservazione dei documenti informatici, nel rispetto dei riferimenti normativi vigenti.
di Nicola Savino (N. I_MMXVI)
Le linee guida sulla conservazione hanno lo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni relative a requisiti, processi, attività e responsabilità in materia di conservazione dei documenti informatici, nel rispetto dei riferimenti normativi vigenti.
DIGITALIZZAZIONE
ISTITUITO IL PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE (PNSD)
di Francesca Panuccio Dattola (N. I_MMXVI)
MIUR – Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015. Con il decreto 851/2015 il MIUR ha istituito il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. Le azioni previste, (35 punti), sono state finanziate attingendo alle risorse messe a disposizione dalla legge “La Buona Scuola” e dai Fondi strutturali Europei (Pon Istruzione 2014-2020) per un totale di un miliardo di euro. Il Piano sarà attuato da qui al 2020. È prevista anche la figura dell’Animatore Digitale.
di Francesca Panuccio Dattola (N. I_MMXVI)
MIUR – Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015. Con il decreto 851/2015 il MIUR ha istituito il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. Le azioni previste, (35 punti), sono state finanziate attingendo alle risorse messe a disposizione dalla legge “La Buona Scuola” e dai Fondi strutturali Europei (Pon Istruzione 2014-2020) per un totale di un miliardo di euro. Il Piano sarà attuato da qui al 2020. È prevista anche la figura dell’Animatore Digitale.
PEC
LE NOTIFICAZIONI A PERSONA DIVERSA DALL’IMPUTATO O INDAGATO ESEGUITE VIA PEC
di Antonio Di Tullio D’Elisiis (N. I_MMXVI)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza ud. 26 giugno 2015 (dep. 22 luglio 2015), n. 32243. “Anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via telematica, ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro della Giustizia”.
di Antonio Di Tullio D’Elisiis (N. I_MMXVI)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza ud. 26 giugno 2015 (dep. 22 luglio 2015), n. 32243. “Anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite per via telematica, ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro della Giustizia”.
LA VALIDITÀ DELLA PEC PUÒ ESSERE CONTESTATA SOLO ADDUCENDO UN DIFETTO DI FUNZIONAMENTO NON IMPUTABILE AL DESTINATARIO
di Francesca Panuccio Dattola (N. I_MMXVI)
TAR per l’Umbria, Sezione Prima, sentenza n. 404 dell’8 luglio 2015 e depositata l’11 settembre 2015. La validità e l’efficacia della comunicazione della Segreteria degli uffici giudiziari tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario; ciò in quanto la comunicazione del documento informatico per via telematica, mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata, risulta assistita, sul piano tecnico, dall’utilizzo di protocolli di trasmissione che ne assicurano l’assoluta affidabilità, in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all’avvenuto recapito del messaggio, tanto che l’art. 48 comma 2, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), equipara tale comunicazione alla notificazione per mezzo di posta ordinaria e che l’art. 136, c.p.a. sanziona con la presunzione di conoscenza l’utilizzo della P.E.C.
di Francesca Panuccio Dattola (N. I_MMXVI)
TAR per l’Umbria, Sezione Prima, sentenza n. 404 dell’8 luglio 2015 e depositata l’11 settembre 2015. La validità e l’efficacia della comunicazione della Segreteria degli uffici giudiziari tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario; ciò in quanto la comunicazione del documento informatico per via telematica, mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata, risulta assistita, sul piano tecnico, dall’utilizzo di protocolli di trasmissione che ne assicurano l’assoluta affidabilità, in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all’avvenuto recapito del messaggio, tanto che l’art. 48 comma 2, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), equipara tale comunicazione alla notificazione per mezzo di posta ordinaria e che l’art. 136, c.p.a. sanziona con la presunzione di conoscenza l’utilizzo della P.E.C.
SANITA’ DIGITALE
MOBILE HEALTH: PROFILI BIOGIURIDICI, BIOETICI E DI PRIVACY DELLE APP MEDICHE (I PARTE)
di Stefania Tonutti (N. I_MMXVI)
In questa nuova era le nuove tecnologie stanno controllando la nostra società. I dispositivi soprattutto mobili sono entrati a fare parte del nostro quotidiano in modo capillare, condizionando comportamenti ed abitudini. Le applicazioni per smartphone sono destinate a crescere sempre di più ed anche in campo medico-sanitario: è giusto che le health mobile app vadano a sostituirsi alla figura del medico? È giusto che esse vengano interpretate dal singolo cittadino senza alcuna consulenza medica?
di Stefania Tonutti (N. I_MMXVI)
In questa nuova era le nuove tecnologie stanno controllando la nostra società. I dispositivi soprattutto mobili sono entrati a fare parte del nostro quotidiano in modo capillare, condizionando comportamenti ed abitudini. Le applicazioni per smartphone sono destinate a crescere sempre di più ed anche in campo medico-sanitario: è giusto che le health mobile app vadano a sostituirsi alla figura del medico? È giusto che esse vengano interpretate dal singolo cittadino senza alcuna consulenza medica?