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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”

      ziosi e di invio, entro 24 ore dall’acquisto, alla Questura competente
      per territorio, delle informazione sugli oggetti acquistati;

−	 l’istituzione di un “borsino ufficiale dell’oro usato” che abbia ampia
      pubblicità ed aggiornamento quotidiano;

−	 il possesso di requisiti specifici, oltre a quelli di base comune previ-
      sti dal T.u.l.p.s., di onorabilità di cui agli artt. 108, 109 e 161, co. 2, del
      citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e il supe-
      ramento di un apposito esame di idoneità;

−	 l’obbligo di una determinata forma giuridica societaria, con og-
      getto sociale specifico e capitale sociale non inferiore a quello mini-
      mo previsto per ogni tipologia di società, comunque interamente ver-
      sato, per una somma di almeno euro 60.000;

−	 il possesso di requisiti di onorabilità in capo agli amministratori,
      ai partecipanti al capitale e ai loro dipendenti con funzioni tecni-
      che commerciali, nonché l’obbligo di effettuare la comunicazione di
      inizio attività all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’I-
      talia;

−	 la promozione del settore orafo nazionale e la tutela dei consu-
      matori.

Negli emendamenti al d.d.l. n. 237, sono previsti ulteriori obblighi per le
aziende che si occupano di lavorazione e fusione dei metalli preziosi sotto
forma di operatori professionali in oro (fonderie, banco metalli, ecc.) con
obblighi di adeguata verifica della clientela, della registrazione delle opera-
zioni e le relative segnalazioni di operazioni sospette. Inoltre, per i soggetti
in questione, diventerà obbligatorio dichiarare le operazioni di compraven-
dita di oggetti preziosi di oro e materiale gemmologico usati, di valore pari
o superiore a euro 1.000.

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