Page 72 - STORIA_della_PRIVACY
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Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”
colarmente rilevante se l’interessato ha dato il consenso quando era mino-
re, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamen-
to, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in
particolare da Internet.
Il diritto all’oblio è un concetto tornato prepotentemente alla ribalta in
ambito internazionale e principalmente europeo con l’avvento della Rete.
Può essere definito come il diritto di un individuo ad essere dimenticato, o
meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto
di cronaca. Il suo presupposto è che l’interesse pubblico alla conoscenza di
un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la
collettività, e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scompa-
rire.
Il principio di accountability viene introdotto dal Regolamento quando lo
stesso dispone che il responsabile del trattamento adotta politiche e attua
misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trat-
tamento dei dati personali effettuato è conforme al presente regolamento.
Il termine anglosassone non è facilmente traducibile e difatti nella tradu-
zione del regolamento europeo si parla impropriamente di “responsabili-
tà”. Al massimo la traduzione più corretta, anche se poco pratica, potrebbe
essere quella di “rendicontazione”.
In realtà il termine “accountability” richiama almeno due accezioni o com-
ponenti fondamentali:
1. da un lato il dar conto all’esterno e in particolare al complesso degli sta-
keholder, in modo esaustivo e comprensibile, del corretto utilizzo delle ri-
sorse e della produzione di risultati in linea con gli scopi istituzionali;
2. dall’altro, l’esigenza di introdurre logiche e meccanismi di maggiore re-
sponsabilizzazione interna alle aziende e alle reti di aziende relativamente
all’impiego di tali risorse e alla produzione dei correlati risultati.
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