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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
− la specie della merce comprata o venduta, descrivendo gli og-
getti acquistati per natura, qualità e quantità[33];
− il prezzo pattuito.
Nel passato il registro doveva essere debitamente bollato, a nor-
ma di legge, in ogni foglio[34]. Attualmente permane l’obbligo
della numerazione e, ad ogni pagina, della vidimazione da parte
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che attesta il numero com-
plessivo delle pagine nell’ultima di esse; il registro deve esse-
re esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di
Pubblica Sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni
qualvolta procedono al loro esame, come disposto dall’art. 16 del
regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.
L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o
alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto[35] [36], tranne che
si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti
[33] Per tutti gli oggetti preziosi registrati si dovrà effettuare una descrizione
quanto più dettagliata possibile in modo da poterli subito riconoscere. Dovranno
essere indicati esattamente la struttura, composizione degli oggetti, il loro numero e
peso, la loro misura, grandezza, massa ed eventuali caratteristiche particolari.
[34] Il Ministero dell’interno, con la risoluzione 557/PAS.16325.14600(16) del
27 dicembre 2007, ha chiarito definitivamente che la vidimazione dei registri di P.S.
non è soggetta a bollatura.
[35] L’obbligo sussiste perché le Forze di Polizia possano eseguire eventuali con-
trolli; alcuni negozianti usano compilare un “modulo di acquisto” o far sottoscrive-
re al cliente una dichiarazione/liberatoria che attesti la provenienza lecita dell’oro
oggetto della vendita per sollevarli dalla responsabilità di acquistare oggetti rubati.
[36] Ciò non significa che anche il pagamento sia differito di 10 giorni: la corre-
sponsione del denaro infatti è contestuale al momento della vendita.
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