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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
Aldilà di queste norme primarie esiste un’ulteriore disciplina di settore
che può essere così sintetizzata:
e. D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, “Disciplina dei titoli e dei marchi
di identificazione dei metalli preziosi” e regolamento attuativo
adottato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150. La normativa defi-
nisce quali metalli siano da considerarsi preziosi (platino, pal-
ladio, oro e argento[40]); i loro titoli legali[41]; le caratteristiche
del marchio di identificazione[42] e le procedure per ottenere le
[40] Altri metalli come, ad esempio, il rodio o il rutenio, sebbene molto costosi e
quindi preziosi per gli operatori di settore, non sono invece considerati tali dalla
legge italiana.
[41] Il titolo rappresenta il rapporto espresso in millesimi tra il peso del fino ed
il peso del complesso dei metalli componenti la lega. Il titolo legale del metallo pre-
zioso contenuto nell’oggetto deve essere espresso in millesimi. Per l’oro il titolo le-
gale da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, deve essere di 750, 585 o
375 millesimi. I titoli legali nazionali, confrontati con alcune marcature estere, per
lo più anglosassoni, talvolta utilizzate anche nel nostro Paese, equivalgono, rispetti-
vamente, a 18, 14 e 9 carati. È ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indica-
to per ciascuno dei metalli preziosi. È inoltre ammesso, in via eccezionale, il titolo
753 millesimi esclusivamente per gli oggetti in oro eseguiti con il metodo della fusio-
ne in cera persa con iniezione centrifuga. Gli oggetti in metallo prezioso aventi un
titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, devono essere
marchiati con il titolo legale inferiore (es. oro 690 millesimi deve essere marcato 585
millesimi). La forma geometrica e la misura dell’impronta del marchio del titolo,
contenente le cifre del titolo legale, devono rispettare le dimensioni imposte dalla
legge. Le cifre che indicano il titolo devono risultare leggibili, incise nell’oggetto e
non impresse a rilievo. Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi deve
esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben in vista, i relativi tito-
li.
[42] Nell’impronta, di forma poligonale e leggibile, del marchio di identificazio-
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