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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
registrazione; di collegare il locale alla sala/centrale operativa
delle Forze di Polizia, ecc[39].
Alcune Autorità provinciali prescrivono anche di comunicare, con
cadenza mensile, le operazioni di acquisto degli oggetti prezio-
si usati, con l’obbligo di consegnare copia delle relative pagine
del “registro delle operazioni giornaliere”; di dare immediata co-
municazione della ragione sociale e della sede legale delle ditte
specializzate e/o fonderie con le quali si intende intraprendere
rapporti commerciali; di comunicare preventivamente il trasfe-
rimento dell’esercizio in altro locale e non svolgere in esso al-
tre attività non consentite; di tenere esposta la licenza nei locali
dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico; di restituire subito la
licenza a cessata attività ecc.
Si rammenta che il Questore ha il potere di emanare eventuali
provvedimenti inibitori (diffida, sospensione o revoca dell’au-
torizzazione, anche solo per abuso della licenza da parte del tito-
lare, in virtù dell’art. 10 T.u.l.p.s.) nonché di esercitare control-
li ed eseguire ispezioni e verifiche, potere questo concesso
anche agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza ai sensi
dell’art. 16 del T.u.l.p.s.
[39] Si rammenta che sono stati presentati disegni di legge parlamentare e pro-
poste di associazioni di categoria che vorrebbero rendere obbligatoria anche la fo-
tografia dei preziosi depositati, similmente a quanto già predisposto dall’art. 64 D.
Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” relativa-
mente alla possibilità di allegare, alla documentazione di autenticità, copia fotogra-
fica di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di inte-
resse storico od archeologico.
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