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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”

    dal mercato dell’oro, comunque superiore ad un grammo di purezza pari o su-
    periore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di pu-
    rezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
    avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che
    non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse conte-
    nuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità euro-
    pee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità euro-
    pee, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricom-
    prese nel suddetto elenco, non aventi valore numismatico;
•	 “materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale” per tale dovendosi in-
    tendere la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione e lavo-
    razione (es. granuli, polveri, pani, verghe, bottoni e minerali auriferi), i semila-
    vorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi nonché l’oro da investimento
    (es. lingotti e placchette citate precedentemente) allorché venga destinato a
    successiva lavorazione e muti perciò la propria qualificazione. In questa cate-
    goria rientrano anche i c.d. “semilavorati” la cui caratteristica e tratto saliente
    è costituito dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione e cioè
    dall’impossibilità di utilizzare autonomamente il materiale o la lega d’oro.
    Esso, dunque, necessita di un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione
    che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale.
	
Da questi si deve tener distinto il commercio di oro per altri scopi tra cui:
•	 oro da gioielleria ad uso ornamentale (es. gioielli e monili);
•	 oro per componentistica elettronica (es. materiale aureo di rivestimento delle
    superfici);
•	 oro per scopi medici e diagnostici (es. materiale aureo per la realizzazione di
    otturazioni e ponti in odontoiatria).
	
Secondo un documento della Banca d’Italia, datato 28 maggio 2010, in queste cate-
gorie deve essere ricompreso non solo l’oro in condizioni di nuovo o di usato da la-
vorare e/o riparare ma anche quello in condizione di “rottame” o “rifiuto” da desti-
nare a fusione per ricavare altro oro di tipo diverso (es. altro oro da gioielleria ad

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