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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
stabilire sia le modalità con le quali identificare la natura dei beni
che possono essere qualificati come oro, sia le caratteristiche che
un’azienda deve assumere per poter svolgere lecitamente tale
attività. Infatti, stabilendo che solo le società lucrative o coope-
rative, con capitale sociale interamente versato non inferiore a
quello minimo previsto per le società per azioni, possono svolge-
re tale attività, esclude di fatto l’accesso a tale mercato da parte
delle ditte individuali.
Ulteriore condizione necessaria per commercializzare oro in
modo professionale è il possesso, da parte dei partecipanti al
capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzio-
ni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità
previsti dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia” nonché il rilascio delle pre-
scritte autorizzazioni da parte della Banca d’Italia. La norma sta-
bilisce altresì che chiunque dispone o effettua il trasferimento di
oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio
nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratui-
to, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione alla Banca d’Italia (ex
Ufficio italiano dei cambi), qualora il valore della stessa risulti di
importo pari o superiore a 12.500 euro. Inoltre la legge in que-
stione ha abolito il monopolio dell’oro consentendo ai privati di
acquistare monete e lingotti di oro fino da investimento in esen-
zione I.V.A.[48].
inappropriata la denominazione della Banca d’Italia, con la riserva di avviare ogni
eventuale iniziativa a tutela degli utenti nonché delle ragioni e dell’immagine dell’I-
stituto stesso.
[48] Fino al 2000 in Italia era vietato ai privati comprare oro per investimenti,
per uso privato o custodia in cassetta di sicurezza, fatta eccezione dell’oro lavorato
o moneta. Erano state comunque previste delle esenzioni, previa autorizzazione mi-
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