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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
g. D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-
venti di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che
riguarda direttamente il commercio in esame laddove i soggetti
che esercitano l’attività di Compro Oro sono tenuti agli obblighi
di identificazione e di registrazione previsti dalla normativa an-
tiriciclaggio che va ad integrare quanto già imposto dall’art. 128
T.u.l.p.s.. Quindi il Compro Oro assolve agli obblighi previsti dalla
normativa antiriciclaggio adempiendo alle imposizioni previste
dal T.u.l.p.s. in tema di identificazione della clientela e di regi-
strazione delle operazioni giornaliere sul registro vidimato dalla
Questura, da conservare per cinque anni.
Sotto questo profilo i Compro Oro sono sottoposti anche alla
vigilanza della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Uni-
tà di Informazione Finanziaria, U.I.F.)[49]; è a questo ufficio che
deve essere inviata la segnalazione di operazioni sospette. Tale
comunicazione ha luogo quando i destinatari degli obblighi an-
tiriciclaggio “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tenta-
te operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. Il
Ministro dell’interno, con decreto del 17 febbraio 2011, intitolato
“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte
nisteriale, per talune banche situate in zone dove la concentrazione di laboratori di
oreficeria risultava più alta.
[49] Si evidenzia che i Compro Oro entrano in rapporto con la Banca d’Italia
solo per il tramite di questa struttura dedicata al contrasto del riciclaggio. La Banca
d’Italia, in altre parole, non esercita alcuna forma di vigilanza o di controllo in re-
lazione allo svolgimento di queste attività commerciali.
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