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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
− rispettare gli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio (segna-
lazione di operazioni sospette all’Autorità competente) e limi-
tazione dell’uso del contante all’importo inferiore ai mille euro,
liquidando somme superiori in assegni tracciabili[53].
Il Compro Oro non può:
− vendere online oggetti preziosi usati;
− fare prestito su pegno;
− acquistare e vendere oggetti preziosi usati a minori;
− consegnare gli oggetti preziosi usati in conto lavorazione a fon-
derie e vendere alle stesse l’oro puro ottenuto dalla fusione, ne
applicare il regime I.V.A. diverso dal “margine” se non iscritto
nell’elenco degli operatori professionali in oro tenuto dalla Ban-
ca d’Italia.
[53] Art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, definito anche “Decreto salva Ita-
lia”.
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