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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”

−	 rispettare gli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio (segna-
      lazione di operazioni sospette all’Autorità competente) e limi-
      tazione dell’uso del contante all’importo inferiore ai mille euro,
      liquidando somme superiori in assegni tracciabili[53].

Il Compro Oro non può:
−	 vendere online oggetti preziosi usati;
−	 fare prestito su pegno;
−	 acquistare e vendere oggetti preziosi usati a minori;
−	 consegnare gli oggetti preziosi usati in conto lavorazione a fon-

      derie e vendere alle stesse l’oro puro ottenuto dalla fusione, ne
      applicare il regime I.V.A. diverso dal “margine” se non iscritto
      nell’elenco degli operatori professionali in oro tenuto dalla Ban-
      ca d’Italia.

[53]  Art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, definito anche “Decreto salva Ita-
lia”.

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