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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”

In conclusione, per quanto fin qui esposto, i Compro Oro possono es-
sere definiti come “esercizi commerciali che acquistano, commerciano
o rivendono oggetti d’oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose
usati e li cedono nella forma di materiale, di rottami d’oro o di metalli
preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di

materiali preziosi”[51]. Trattano esclusivamente prodotti finiti e non
possono, congiuntamente, acquistare oro da gioielleria usato, fonder-
lo (per proprio conto o con incarico a terzi) e cedere il prodotto finito

ottenuto[52].

[51]  Cfr. Caringella F., Mazzamuto S., Morbidelli G., Manuale di diritto di Pub-
blica Sicurezza, Dike giuridica editrice, Roma, 2013, pagg. 448 e 449.
[52]  Nel già citato documento “Chiarimenti in materia di oro”, del 28 maggio
2010, la Banca d’Italia ha ulteriormente precisato le attività che possono essere
esercitate dai Compro Oro. L’Istituto di emissione ha affermato che il commercio di
oro che è legittimamente consentito alle suddette attività, può essere dedotto, per
esclusione, da quello non riservato agli “operatori professionali in oro”. Conferma
pertanto che non occorre la comunicazione di avvio dell’attività e quindi il possesso
dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui
all’art. 1, co. 3, della legge n. 7/2000 per quei soggetti che limitino la propria attivi-
tà al commercio di “oro da gioielleria”, anche usato.
	
A titolo di esempio, i Compro Oro:
•	 possono acquistare oggetti preziosi usati o avariati e rivenderli al pubblico, a

    fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio
    di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art.
    1, co. 1, della stessa legge: è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino
    e rivenderlo come “oro da investimento”, a dover assumere la qualifica di
    “operatore professionale in oro”;
•	 non possono congiuntamente acquistare “oro da gioielleria” usato/avariato,
    fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di manteni-
    mento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto.

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