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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
cio in modo professionale, (cosiddetti “Operatori Professionali in
oro”), ad uso industriale o da investimento, per conto proprio
o per conto terzi[47]. Il legislatore con questa norma ha voluto
uso ornamentale).
[47] In dettaglio l’art. 1, co. 3 della legge n. 7 del 2000 sancisce che l’esercizio
in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi,
può essere svolto da banche e, previa comunicazione alla Banca d’Italia, secondo le
modalità previste dall’art. 5 del provvedimento UIC (Ufficio italiano dei cambi) del
14 luglio 2000, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o
di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso
capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per
le società per azioni;
• oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
• possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipen-
denti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di
onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, co. 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385.
L’esercizio in via professionale del commercio di oro è comunque compatibile con lo
svolgimento di altre attività del settore. Se svolgono anche il mestiere di Compro Oro
non possono utilizzare per fini pubblicitari il numero d’iscrizione nell’elenco degli
operatori professionali in oro. Infatti l’Istituto di emissione, con una lettera circolare
inviata a tutti gli operatori professionali, ha evidenziato l’utilizzo indebito, nell’atti-
vità congiunta di Compro Oro, del numero meccanografico/codice operatore rila-
sciato per l’esercizio in via professionale del commercio di oro, finanche con riferi-
menti ad autorizzazioni della Banca d’Italia, con la possibilità di ingenerare nel
pubblico l’errata convinzione che vi sia legittimazione accordata dall’Istituto anche
per la secondaria operatività. La circolare si conclude, nel caso di ulteriori utilizzi
di forme di pubblicità idonee ad indurre in errore gli utenti o a spendere in maniera
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