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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
bricazione mista; i sistemi di certificazione; l’attività di vigilanza
ed ispettiva esercitata dalle Camere di Commercio nonché una
nutrita serie di sanzioni.
In sintesi i metalli preziosi, le loro leghe e gli oggetti in me-
tallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio
italiano debbono essere a titolo legale e portare impresso il
titolo stesso e il marchio di identificazione[44].
I commercianti non possono vendere ne detenere, pronti per la
vendita, oggetti composti da materiali preziosi sprovvisti di mar-
chio di identificazione e del titolo legale. Il sequestro degli og-
getti preziosi è obbligatorio in caso di dubbio sull’autenticità dei
marchi, di incompletezza, assenza o illeggibilità delle impronte
dei marchi e del titolo[45].
f. Legge 17 gennaio 2000, n. 7, “Nuova disciplina del mercato
dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Con-
siglio, del 12 ottobre 1998” che stabilisce cosa si deve intendere
per “oro”[46] e quali sono i requisiti per esercitare tale commer-
[44] Tale obbligo è alla base del sistema italiano della garanzia del titolo. Adot-
tando tali regole lo Stato affida, in gestione fiduciaria, il marchio di garanzia al
produttore; quest’ultimo assume la piena responsabilità sull’esattezza del contenuto
dichiarato di metallo prezioso negli oggetti prodotti, rispondendone sia nei confron-
ti dell’acquirente che della collettività.
[45] Le sanzioni, sia amministrative che penali, connesse alla normativa sui me-
talli preziosi sono numerose: qui si ricorda, a puro titolo esemplificativo, l’eventuale
applicazione degli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 251/99 e degli artt. 468 e ss., 514, 515 e
517 del Codice penale.
[46] Si considera:
• “oro da investimento” l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato
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