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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”

      bricazione mista; i sistemi di certificazione; l’attività di vigilanza
      ed ispettiva esercitata dalle Camere di Commercio nonché una
      nutrita serie di sanzioni.
      In sintesi i metalli preziosi, le loro leghe e gli oggetti in me-
      tallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio
      italiano debbono essere a titolo legale e portare impresso il
      titolo stesso e il marchio di identificazione[44].

      I commercianti non possono vendere ne detenere, pronti per la
      vendita, oggetti composti da materiali preziosi sprovvisti di mar-
      chio di identificazione e del titolo legale. Il sequestro degli og-
      getti preziosi è obbligatorio in caso di dubbio sull’autenticità dei
      marchi, di incompletezza, assenza o illeggibilità delle impronte
      dei marchi e del titolo[45].

f.	 Legge 17 gennaio 2000, n. 7, “Nuova disciplina del mercato
      dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Con-
      siglio, del 12 ottobre 1998” che stabilisce cosa si deve intendere
      per “oro”[46] e quali sono i requisiti per esercitare tale commer-

[44]  Tale obbligo è alla base del sistema italiano della garanzia del titolo. Adot-
tando tali regole lo Stato affida, in gestione fiduciaria, il marchio di garanzia al
produttore; quest’ultimo assume la piena responsabilità sull’esattezza del contenuto
dichiarato di metallo prezioso negli oggetti prodotti, rispondendone sia nei confron-
ti dell’acquirente che della collettività.
[45]  Le sanzioni, sia amministrative che penali, connesse alla normativa sui me-
talli preziosi sono numerose: qui si ricorda, a puro titolo esemplificativo, l’eventuale
applicazione degli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 251/99 e degli artt. 468 e ss., 514, 515 e
517 del Codice penale.
[46]  Si considera:
•	 “oro da investimento” l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato

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