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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”

      alla riforma della disciplina del settore del commercio.
b.	 L’art. 127 T.u.l.p.s. e gli artt. 243 - 246 del regolamento di ese-

      cuzione del T.u.l.p.s. stabiliscono che i commercianti di oggetti
      preziosi[16], hanno l’obbligo di munirsi di licenza del Questore

    stessa e da quella regionale;
•	 di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igieni-

    co-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative
    alle destinazioni d’uso;
•	 del settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’e-
    sercizio;
•	 dell’esito dell’eventuale valutazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un
    periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della
    comunicazione all’apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica va-
    lutazione circa l’impatto del nuovo esercizio sull’apparato distributivo e sul
    tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commer-
    ciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigen-
    ze dei consumatori.
[16]  L’obbligo di munirsi di licenza incombe sui commercianti di preziosi tanto
che svolgano abitualmente quanto occasionalmente l’attività.

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