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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
alla riforma della disciplina del settore del commercio.
b. L’art. 127 T.u.l.p.s. e gli artt. 243 - 246 del regolamento di ese-
cuzione del T.u.l.p.s. stabiliscono che i commercianti di oggetti
preziosi[16], hanno l’obbligo di munirsi di licenza del Questore
stessa e da quella regionale;
• di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igieni-
co-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative
alle destinazioni d’uso;
• del settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’e-
sercizio;
• dell’esito dell’eventuale valutazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un
periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della
comunicazione all’apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica va-
lutazione circa l’impatto del nuovo esercizio sull’apparato distributivo e sul
tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commer-
ciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigen-
ze dei consumatori.
[16] L’obbligo di munirsi di licenza incombe sui commercianti di preziosi tanto
che svolgano abitualmente quanto occasionalmente l’attività.
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