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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
posta in vendita. Tali leggi, nel complesso, risultano essere, talvolta, di non
facile comprensione poiché non adeguatamente coordinate ed aggiorna-
te; la conseguenza è stata l’ulteriore produzione di circolari, chiarimenti e
interpretazioni, a volte, di non facile lettura.
Riassumiamo quindi le normative che disciplinano lo specifico settore
commerciale:
a. L’art. 126 T.u.l.p.s. e l’art. 242 del regolamento di esecuzione
del T.u.l.p.s. dispongono che non si possa esercitare il commer-
cio di cose usate[13] senza averne fatta dichiarazione preventiva
all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Tale funzione è stata at-
tribuita ai comuni, dal 1° gennaio 1978, ai sensi dell’art. 19, co. 1,
n. 18, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e si concretizza con l’inoltro
di una segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A. – art. 19,
legge 7 agosto 1990, n. 241) all’ufficio competente dell’ammini-
strazione comunale (ufficio/sportello per il commercio o attività
produttive/economiche) corredata da tutta la documentazione
richiesta per lo svolgimento dell’attività commerciale che garan-
tisca l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge (urbanistici, com-
[13] Sono cose usate quelle che possono essere riutilizzate e quelle che possono
essere impiegate in maniera diversa rispetto all’uso fattone in origine. Per utilizzare
un termine di uso comune si può dire che la merce è di “seconda mano” in quanto
non proviene, come nuova, da una fabbrica o da un esercente abilitato a tale com-
mercio ma avendo, per effetto dei precedenti passaggi, esaurito il ciclo dei trasferi-
menti dal fabbricante al privato acquirente, ha perduto il suo carattere di “oggetto
nuovo”. Deve pertanto considerarsi usato l’oggetto prezioso che, quali che siano la
sua caratteristica fisica ed il suo valore economico, sia stato rimesso in circolazione
dopo che era pervenuto nelle mani di un privato a causa di un negozio (lecito o ille-
cito) o di un rinvenimento o di un’attività criminosa (cfr. sentenza Corte Cost., 9 lu-
glio 1963, n. 121 che ha precisato cosa debba intendersi per “oggetto nuovo” e
“oggetto usato”).
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