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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”

Capitolo 2
Disciplina dell’attività commerciale

L’attività dei “Compro Oro” consiste principalmente nell’acquisto di og-
getti preziosi finiti usati, generalmente costituiti da gioielli (anelli, brac-
ciali, collane ecc.) da destinare successivamente al mercato come prodotti
usati oppure come oggetti da rottamare destinati alla fusione. Questi og-
getti preziosi usati non possono essere alterati e devono essere lasciati
nello stato in cui si trovano per un periodo minimo di dieci giorni dal
momento dell’acquisto.
Tale commercio[12] trova disciplina primaria in alcuni articoli del R.D. 18
giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt.
126 - 128), dal suo regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635,
(artt. 242 - 247) nonché ulteriori norme che, nel corso degli anni, hanno
regolamentato vari aspetti della specifica attività e della particolare merce

[12]  Costituisce messa in commercio, agli effetti della legge penale, anche solo la
trattativa, l’offerta in vendita, l’organizzazione, pur se rudimentale, dirette allo
smercio di determinati oggetti.

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