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Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”
zione del grado di libertà. un esponente albanese poteva sostenere a pieno
titolo la superiorità del proprio paese in termini di libertà complessiva. Po-
sto infatti che la G.B. protegge la libertà di religione, ma in Albania c’è un
numero minore di semafori, in termini quantitativi, se la religione è pratica-
ta per un tempo di gran lunga minore delle ore che la gente trascorre nel
traffico, allora se ne deve concludere che il numero dei vincoli alla libertà
collettiva è in G.B. massimo di quello relativo agli atti realizzati in Albania.
Indi, è anche massimo il grado di libertà esistente in essa. È paradossale,
ma l’esempio ci fa capire la non condivisibilità di un modello quantitativo
puro, necessariamente collegabile quindi con l’idea dello scopo . Questo
modello qualitativo ha il vantaggio di associare alla percezione dei vincoli
all’azione il loro senso. Come dire che, per discutere della libertà dell’agen-
te, non è sufficiente riferirsi esclusivamente alla possibilità di compiere una
azione, ma occorre considerare il posto che occupa nella sua vita. Ritornan-
do all’esempio dei semafori, un raffronto ideale tra un metronotte londine-
se e uno albanese (con pochi semafori) è pari. Entrambi possono essere
d’accordo sul fatto che è un orario dove non è preferibile avere molti intral-
ci, ma convenire sul grado minore di libertà del sistema G.B., ingolfato da
un eccesso pianificatorio. Però potrebbero trovarsi d’accordo sul fatto che
meriterebbe maggior tutela la libertà religiosa rispetto a quella semaforica,
sulla base di una diversa qualità degli scopi in discussione.
Il dibattito su un pieno riconoscimento giuridico ai diritti della personalità
si estese ben presto oltre i confini germanici, raggiungendo alcuni degli
stati confinanti, e soprattutto la Francia. Tradizionalmente si attribuisce ad
uno scritto[18] di Boistel il merito di aver affrontato per primo il problema,
ma si possono rinvenire diversi accenni antecedenti che, insieme allo scrit-
to di Boistel, e basandosi soprattutto sul diritto d’autore, portarono ad uno
sviluppo della nozione di droit moral, che ben presto acquista una colloca-
[18] A. Boistel, Le Code civil e la Philosophie du Droit in Le Code civil, 1804-
1904, Livre du centenaire, Paris-Frankfurt, 1969
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