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Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”
In effetti dalla ricostruzione dei caratteri essenziali e dell’evoluzione delle
due declinazioni di right to privacy individuate nell’ordinamento statuni-
tense, così come tratteggiati in estrema sintesi nel precedente paragrafo,e-
merge evidente che tanto l’informational privacy quanto la decisional pri-
vacy non risultano assimilabili alla nozione di diritto alla riservatezza
venuta in essere nel nostro ordinamento, né a quella di diritto sui dati
personali. Vero è che, limitatamente al rapporto fra agire dei media e vita
privata, nonché per specifici aspetti attinenti l’autodeterminazione infor-
mativa, alcune analogie e sovrapposizioni concettuali possono ravvisarsi,
tuttavia il «gigantismo» delright to privacy statunitense non permette di
mutuare la medesima categoria concettuale per definire unitariamente i
risultati dell’esperienza italiana.
Con riguardo al rapporto esistente fra il right to privacy nordamericano e
la concezione di «privacy» affermatasi nel nostro ordinamento, va poi os-
servato come non solo non vi sia coincidenza fra le due nozioni, ma nep-
pure sia possibile ravvisare nella rilevanza assunta dal primo un fattore
capace di condizionare, o comunque di sollecitare, la riflessione sul diritto
alla riservatezza avutasi in Italia, né tanto meno di incidere sulle posizioni
assunte dalla giurisprudenza. Sul punto basti osservare come sia gli studio-
si (tra cui il Ravà) che per primi si mostrarono sensibili al tema del riserbo,
sul finire degli anni Trenta del secolo scorso, sia quelli che presero parte al
ben più animato dibattito intercorso fra gli anni Cinquanta e Sessanta, die-
dero prova di ignorare sostanzialmente tanto lo scritto di Warren e Bran-
deis quanto, più in generale, la dottrina americana, sebbene esistesse già
una vasta letteratura sul right to privacy.
Diversi erano invece i richiami agli scritti di Kohler , segno dell’evidente
influenza germanica di cui risentiva la dottrina italiana di quegli anni, spe-
cie in tema di diritti della personalità. Solo gli studi comparatistici consen-
tiranno una maggior conoscenza e consapevolezza delle origini del right to
privacy, pur senza influire sostanzialmente sul dibattito in atto, vertendo
quest’ultimo in prevalenza sull’analisi del diritto italiano, ovvero sulla pos-
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