Page 59 - STORIA_della_PRIVACY
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Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”
liano non si è limitato ad approvare alla lettera la normativa comunitaria. La
direttiva 95/46 prevede che il trattamento dei dati personali avvenga in
pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La leg-
ge italiana ha aggiunto un elemento molto importante: oltre ai diritti ed
alle libertà fondamentali, si richiede che ci sia anche il rispetto della dignità
personale. Ma non solo: la legge italiana aggiunge anche che, oltre alla ri-
servatezza, la tutela si estenda anche all’identità personale, anticipando di
qualche anno quelle che saranno le decisioni in ambito europeo.
Con la l. 675 il concetto di libertà informatica diventa una nuova esigenza
di riservatezza imposta, nel quadro della civiltà tecnologica, nei confronti
del potere informatico detenuto da chi possiede banche dati e gestisce i
servizi. Tale dimensione è integrata con aspetti dinamici di protezione del-
la personalità, riconosciuti al cittadino, per il potere di inserirsi e partecipa-
re ai circuiti informatici della Pubblica Amministrazione (libertà di). La liber-
tà informatica comprende la nuova libertà di trasmettere dati di interesse
personale a carattere personalizzato (relativi ad attività professionali) per
mezzo di nuovi strumenti di comunicazione telematica. Ciò ci porta alle
rapporto tra intelligenza artificiale e diritto, sempre molto discusse fin dal-
le teorie di Leibniz, cioè quella della meccanicizzazione del ragionamento.
Ancor più contestata fu la teoria di Hilary Putnam che voleva diritti per i
robots, in quanto entità dotate di intelligenza. Infatti, coloro che li escludo-
no da quell’ambito basandosi sull’impossibilità che essi non possono pen-
sare, per affermare il contrario dovrebbero essere la macchina stessa; ciò
potrebbe applicarsi anche agli uomini. Il significato che è dato alla nozione
dato personale. Dobbiamo quindi intendere qualunque informazione rela-
tiva a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati/abili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale. (art. i l. 675 lett. c). La
legge 675 realizza un processo di oggettivizzazione del dato stesso: questo
è tutelato non solo come aspetto dell’individuo, ma come oggettivamente
identificabile e indipendente sia dall’individuo che lo ha creato, sia da colui
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