Page 58 - STORIA_della_PRIVACY
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Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”

contribuire alla loro applicazione omogenea; b) formulare, ad uso della
Commissione, un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi ter-
zi; c) consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica
della presente direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da
prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche
con riguardo al trattamento di dati personali, nonché in merito a qualsiasi
altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà; d)
formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario.
2. Il gruppo, qualora constati che tra le legislazioni o prassi degli Stati
membri si manifestano divergenze che possano pregiudicare l’equivalenza
della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nella
Comunità, ne informa la Commissione. 3. Il gruppo può formulare di pro-
pria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela
delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comuni-
tà. 4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono trasmessi alla
Commissione e al comitato di cui all’articolo 31. 5. La Commissione informa
il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e alle raccomandazioni. A tal
fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento euro-
peo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione. 6. Il gruppo
redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi
terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.
La relazione è oggetto di pubblicazione.”

In Italia questa direttiva determinò l’adozione della l. n. 675 del 31 Dicem-
bre 1996, che oltre a considerare il trattamento dei dati personali così come
previsto dall’Unione europea, istituisce la figura del Garante per la prote-
zione di quegli stessi dati.

L’adozione della l. 675 fu un obbligo: l’Europa avrebbe permesso di godere
dei benefici dell’Accordo di Schengen solo se il paese membro avesse ade-
guato la normativa sul trattamento dei dati personali. Nonostante queste
premesse, nel momento in cui la legge è stata approvata, il legislatore ita-

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