Page 61 - STORIA_della_PRIVACY
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Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”
quanto portatori di un’ informazione dotata di qualche significato per la
persona. I c.d. dati sensibili, secondo l’art. 22 legge 675 sono idonei a rive-
lare l’origine razziale, le convinzioni religiose, politiche e sessuali; quindi,
rispetto ad essi, la legge li sottopone ad un regime giuridico rigoroso, per
il carattere delle informazioni di cui esse sono portatori, aggravando la
procedura per il loro trattamento, connesso al consenso dell’interessato ed
alla previa autorizzazione del Garante, in ragione dei massimi rischi che da
essi possono derivare. Infatti, questi dati alla fine restano solo giudizi su
individui resi in base a opinabili criteri di valutazione, in nessun caso verifi-
cabili se non su previa dichiarazione dell’interessato. Questo modo di ra-
gionare non è esclusivo per i dati personali, ma va esteso anche agli altri,
sia pure con forme e intensità diverse; ai dati sulla salute (art. 23 legge 675),
dove il riconoscimento di una sindrome o di una dipendenza è rimesso a
valutazioni tecniche che dipendono dall’uso di differenti criteri di misura-
zione.
Un problema di neutralità si pone anche per i dati indicativi , quali possono
essere i numeri distintivi; potrebbe essere mostrata la non neutralità, in
quanto cioè siano considerati nell’ambito del contesto di raccolta, produ-
zione e diffusione; tale contesto ne denuncia il carattere orientato, per il
quale sono stati raccolti, diffusi ecc. ad esempio la comparsa di un numero
di telefono nella rubrica di un soggetto indagato di reato vede costruito il
proprio senso non in merito alla successione dei numeri, ma in quanto
collegato ad un’attività di raccolta di prove utili a dimostrare la colpevolez-
za di un individuo; quindi è un dato funzionalmente orientato in ragione
del risultato la cui raccolta tende, e non può dirsi neutrale. I dati quindi non
sono neutrali, ma sono connessi ad una notizia su un individuo; non c’è
un’attività di raccolta per quanto semplici siano i dati, senza un’attività va-
lutativa che implichi la scelta di criteri in base ai quali orientare la raccolta.
E così, la registrazione, conservazione, cancellazione ecc. non operano mai
autonomamente in assenza di qualche criterio di orientamento che rinvia a
quelle operazioni dalle quali emerge lo scopo che non si limita a dare un
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