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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”

ché scarsamente remunerativa, non avendo alcun interesse ad ac-
quistare gioielli usati e pagare sugli stessi l’I.V.A., operazione che
addirittura potrebbe comportare una perdita di guadagno; pertan-
to richiedono ai propri fornitori esclusivamente rottami da destina-
re alla fusione. I Compro Oro, spesso parte debole della contratta-
zione, si adeguano e, pur di vendere alle suddette fonderie,
alterano fittiziamente la natura dell’oreficeria acquistata e la com-
merciano abusivamente quali beni ad uso industriale. In conclusio-
ne la maggior parte dei Compro Oro vende direttamente in fonde-
ria l’oro acquistato omettendo la corretta dicitura “oggetti finiti
usati”, qualificando invece gli oggetti come “rottami” che i Com-
pro Oro non possono commerciare poiché devono cedere i beni
acquistati nello stato in cui si trovano, senza mutarne la natura,
come avverrebbe se, arbitrariamente, prodotti “finiti” venissero
trasformati in “rottami”.
Quindi i Compro Oro che vendono direttamente alle fonderie l’oro
ritirato in negozio come rottame, risultano essere, a tutti gli effetti,
evasori fiscali poiché si realizzerebbe un’operazione vietata in
quanto finalizzata ad eludere l’I.V.A., beneficiando di quanto stabi-
lito dall’art. 17, co. 5, del D.P.R. 633/72, utilizzando il meccanismo
del “reverse charge” ossia l’emissione della fattura senza I.V.A. da
parte del commerciante con una successiva integrazione da parte

dell’impresa che acquista[68], che consente loro di non pagare l’I.

[68]  Trattasi, più in dettaglio, del meccanismo dell’inversione contabile, nella
terminologia I.V.A., che pone a carico del cessionario, se soggetto passivo d’imposta
residente nel territorio dello Stato, l’obbligo di corrispondere l’imposta per conto
del cedente. La procedura è utilizzata al fine di evitare agli operatori del settore
l’onere finanziario derivante dal pagamento dell’imposta per rivalsa ai fornitori o in
dogana su importi di consistente valore. Il citato meccanismo, infatti, impone al ces-
sionario l’obbligo di integrare la fattura emessa senza addebito dell’imposta con
l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, nonché di annotarla nei registri delle fat-

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