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Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”
proprietà intellettuale, che godeva già di piena tutela nel sistema statuni-
tense ottocentesco, riguarda beni “astratti”, come le immagini, i pensieri, le
emozioni, anche il diritto alla privacy si propone lo scopo di proteggere
una proprietà spirituale dell’uomo, un bene appartenente alla sua sfera
sentimentale. Nel testo degli studiosi viene richiamato più volte il fonda-
mentale ruolo della giurisprudenza, che negli anni ha saputo farsi interpre-
te delle nuove esigenze dei cittadini, esprimendo attraverso le decisioni dei
suoi giudici necessità e bisogni nati da repentini cambiamenti sociali. È ad
essa che si deve l’importanza crescente, in ambito giuridico, attribuita all’e-
spressione di idee ed opinioni.
Nel sistema vigente ai tempi di Warren e Brandeis, l’individuo non può
assolutamente essere costretto a manifestarli, a meno che non vi sia la
necessità di rendere testimonianza nelle aule di un tribunale. Ma anche
prendendo in considerazione il caso in cui egli abbia deciso di esprimerli,
generalmente ha il potere di fissare i limiti della pubblicità che gli verrà
data. Il diritto d’autore protegge beni immateriali come dipinti, sculture,
opere musicali e drammi teatrali, partendo dallo stesso presupposto su cui
si basa la tutela della proprietà privata: il valore economico. Ma Warren e
Brandeis, dopo un’attenta elencazione dei casi in cui tale diritto è stato
discusso nelle aule giudiziarie, negano che sia soltanto l’eventuale com-
merciabilità del diritto d’autore a garantirne un’idonea protezione.
Il principio che, secondo gli autori, protegge gli scritti e tutte le altre pro-
duzioni personali, non contro il furto o l’appropriazione fisica, ma contro la
loro pubblicazione in ogni forma, è in realtà non il principio della proprietà
privata, bensì quello dell’inviolabilità personale. Ed è per questa ragione
che la legge vigente a fine ottocento fornisce una completa tutela alla pri-
vacy dell’individuo, sia che essa venga violata dalle ingerenze di una stam-
pa troppo scrupolosa, sia che la violazione provenga da fotografi invaden-
ti. Se sono state emesse sentenze in favore di un diritto alla privacy
generalmente inteso, un diritto che comprende pensieri ed emozioni, la
tutela non può fare distinzioni tra l’espressione avvenuta attraverso scritti
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