Page 31 - STORIA_della_PRIVACY
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Michele Iaselli e Stefano Gorla, “Storia della Privacy”
o altri mezzi “tangibili” e quella manifestatasi attraverso comportamenti,
espressioni facciali, conversazioni. Ed è chiaro che, se il diritto alla proprietà
privata, nel senso più ampio del termine, potrebbe benissimo comprende-
re in sé anche il diritto all’inviolabilità della persona, non può bastare rife-
rirsi alla property materialmente intesa per costruire la tutela di un bene che
appartiene totalmente alla sfera spirituale dell’individuo. L’estensione del
concetto di proprietà privata può andar bene per applicare una protezione
giuridica efficace ad un’opera d’arte: il quadro, la scultura, la composizione
poetica, sono frutto dell’intelletto, ma possiedono caratteristiche come la
trasferibilità, il valore economico e la possibilità di sfruttare questo valore
attraverso la loro riproduzione o pubblicazione.
Non si discostano troppo dalla proprietà originariamente intesa. Ma quan-
do le manifestazioni del pensiero non derivano il loro valore dalle poten-
zialità di profitto ricavabili da una riproduzione o una vendita, quando il
bene in gioco è semplicemente la tranquillità offerta dalla possibilità di
prevenire una qualsiasi pubblicazione, diviene difficile pensare che si possa
ancora rientrare in un’accezione, per quanto essa sia estesa, di proprietà.
Ed è questo l’ambito in cui il diritto alla privacy può trovare una prima,
precisa collocazione. Nella capacità dell’individuo di poter determinare,
autonomamente, ciò che della sua vita sarà reso pubblico e ciò che resterà
tra le sue mura domestiche.
Riguardo un più preciso inquadramento giuridico del diritto alla privacy
nell’ordinamento statunitense bisogna analizzare innanzitutto i fondamen-
tali valori di carattere costituzionale.
Le radici storiche della Costituzione nordamericana del 1787 risalgono alla
Magna Charta britannica e la genesi del Bill of Rights, aggiunto nella forma
dei Dieci Emendamenti nel 1791, fu soprattutto dovuta all’opera di James
Madison, che a sua volta riprese la Dichiarazione dei Diritti proclamata in
Virginia nel 1776. Fin dal 1606, dai tempi della prima Carta della Virginia,
era stata estesa all’America la common law britannica, a garanzia di “tutte
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